ART. 61 DISP. ATT. C.C.- SCIOGLIMENTO

Comma
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo` essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Comma
Lo scioglimento e` deliberato dall`assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell`articolo 1136 del codice, o e disposto dall`autorita` giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell`edificio della quale si chiede la separazione.

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